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Regolamento art MICAR sulle crypto testo multilingue 2023/1114 IT

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Articolo 4

Offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico nell’Unione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

abbia redatto un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

abbia notificato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

abbia pubblicato il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

abbia redatto le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

abbia pubblicato le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per gli offerenti di cui all’articolo 14.

2.   Il paragrafo 1, lettere b), c), d) ed f), non si applica a nessuno delle seguenti offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica:

a)

un’offerta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per ogni Stato membro in cui tali persone agiscono per proprio conto;

b)

un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione il cui corrispettivo totale, nell’arco di un periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’offerta, non superi 1 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale o in cripto-attività;

c)

un’offerta di una cripto-attività rivolta esclusivamente agli investitori_qualificati dove la cripto-attività può essere detenuta solo da tali investitori_qualificati.

3.   Il presente titolo non si applica alle offerte al pubblico di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica ove ricorra uno dei casi seguenti:

a)

la cripto-attività è offerta gratuitamente;

b)

la cripto-attività è creata automaticamente a titolo di ricompensa per il mantenimento del registro_distribuito o la convalida delle operazioni;

c)

l’offerta riguarda un utility_token che fornisce accesso a un bene o servizio esistente o in gestione;

d)

il possessore della cripto-attività ha il diritto di utilizzarla solo in cambio di beni e servizi in una rete limitata di esercenti con accordi contrattuali con l’ offerente.

Ai fini della lettera a) del primo comma, una cripto-attività non è considerata offerta gratuitamente se gli acquirenti sono tenuti a fornire o a impegnarsi a fornire dati_personali all’ offerente in cambio di tale cripto-attività o se l’ offerente di una cripto-attività riceve dai potenziali possessori di queste onorari, commissioni, o benefici monetari o non monetari in cambio di detta cripto-attività.

Qualora, per ciascun periodo di 12 mesi a decorrere dall’inizio dell’ offerta_al_pubblico iniziale, il corrispettivo totale di un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività nell’Unione nelle circostanze di cui al primo comma, lettera d), superi 1 000 000 EUR, l’ offerente invia all’ autorità_competente una notifica contenente una descrizione dell’offerta e spiegando perché l’offerta è esentata dal presente titolo a norma del primo comma, lettera d).

Sulla base della notifica di cui al terzo comma, l’ autorità_competente adotta una decisione debitamente giustificata se ritiene che l’attività non possa beneficiare di un’esenzione in quanto rete limitata ai sensi del primo comma, lettera d), e ne informa di conseguenza l’ offerente.

4.   Le esenzioni di cui ai paragrafi 2 e 3 non si applicano qualora l’ offerente, o un’altra persona che agisce per suo conto, renda nota in qualsiasi comunicazione la sua intenzione di chiedere l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica.

5.   L’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 59 non è necessaria per la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti o per la prestazione di servizi di trasferimento di cripto-attività in relazione a cripto-attività le cui offerte al pubblico sono esenti a norma del paragrafo 3 del presente articolo, a meno che:

a)

esista un’altra offerta_al_pubblico della stessa cripto-attività e tale offerta non benefici dell’esenzione; o

b)

la cripto-attività offerta è ammessa ad una piattaforma di negoziazione.

6.   Qualora l’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica abbia come oggetto un utility_token che permette l’accesso a beni o servizi non ancora esistenti o non ancora operativi, la durata dell’ offerta_al_pubblico quale descritta nel White Paper sulle cripto-attività non supera i 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione di detto White Paper.

7.   Qualsiasi successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica è considerata un’offerta separata al pubblico cui si applicano i requisiti di cui al paragrafo 1, fatta salva l’eventuale applicazione del paragrafo 2 o 3 alla successiva offerta_al_pubblico.

Nessun ulteriore White Paper sulle cripto-attività è richiesto per alcuna successiva offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica, purché sia stato pubblicato un White Paper sulle cripto-attività conformemente agli articoli 9 e 12 e la persona responsabile della redazione di tale White Paper acconsenta al suo utilizzo per iscritto.

8.   Qualora un’ offerta_al_pubblico di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica sia esentata dall’obbligo di pubblicare un White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 2 o 3, ma esso è comunque redatto volontariamente, si applica il presente titolo.

Articolo 5

Ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica

1.   una persona non chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica all’interno dell’Unione, a meno che tale persona:

a)

sia una persona giuridica;

b)

rediga un White Paper sulle cripto-attività in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 6;

c)

notifichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 8;

d)

pubblichi il White Paper sulle cripto-attività conformemente all’articolo 9;

e)

rediga le eventuali comunicazioni di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 7;

f)

pubblichi le eventuali comunicazione di marketing in relazione a tale cripto-attività conformemente all’articolo 9;

g)

rispetti gli obblighi per le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione conformemente all’articolo 14.

2.   Quando una cripto-attività è ammessa alla negoziazione su iniziativa del gestore di una piattaforma di negoziazione e non è stato pubblicato un White Paper in conformità dell’articolo 9 nei casi previsti dal presente regolamento, il gestore di tale piattaforma di negoziazione di cripto-attività rispetta i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   In deroga al paragrafo 1, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione di una cripto-attività diversa da un token_collegato_ad_attività o da un token_di_moneta_elettronica e il rispettivo gestore della piattaforma di negoziazione possono convenire per iscritto che è il gestore della piattaforma di negoziazione che è tenuto a rispettare tutti o parte dei requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g).

L’accordo per iscritto di cui al primo comma del presente paragrafo indica chiaramente che la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione è tenuta a fornire al gestore della piattaforma di negoziazione tutte le informazioni necessarie per consentirgli di soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), a seconda dei casi.

4.   Il paragrafo 1, lettere b), c) e d), non si applica quando:

a)

la cripto-attività è già ammessa alla negoziazione su un’altra piattaforma di negoziazione di cripto-attività nell’Unione; e

b)

un White Paper sulle cripto-attività è redatto conformemente all’articolo 6 e aggiornato conformemente all’articolo 12 e la persona responsabile della sua redazione acconsente per iscritto al suo utilizzo.

Articolo 6

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività

1.   un White Paper sulle cripto-attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato I:

a)

informazioni sull’ offerente o sulla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

b)

informazioni sull’ emittente, se diverso dall’ offerente o dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione;

c)

informazioni sul gestore della piattaforma di negoziazione nei casi in cui rediga il White Paper sulle cripto-attività;

d)

informazioni sul progetto di cripto-attività;

e)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

f)

informazioni sulla cripto-attività;

g)

informazioni sui diritti e gli obblighi connessi alla cripto-attività;

h)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

i)

informazioni sui rischi;

j)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere le cripto-attività.

Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dalle persone di cui al primo comma, lettere a), b) e c), il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale persona particolare lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea». L’ offerente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

Qualora il White Paper sulle cripto-attività sia redatto dalla persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o dal gestore di una piattaforma di negoziazione, nella dichiarazione di cui al primo comma, è inserito un riferimento a «persona che chiede l’ammissione alla negoziazione» o «gestore della piattaforma di negoziazione» invece di « offerente».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni per quanto riguarda il valore futuro della cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 5.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

la cripto-attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

la cripto-attività può non essere sempre trasferibile;

c)

la cripto-attività può non essere liquida;

d)

se l’ offerta_al_pubblico ha come oggetto utility_token, tale utility_token può non essere scambiabile con il bene o servizio promesso nel White Paper sulle cripto-attività, soprattutto in caso di fallimento o abbandono del progetto di cripto-attività;

e)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (35);

f)

la cripto-attività non è coperta dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

6.   I White Paper sulle cripto-attività contengono una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ offerente, della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione o del gestore della piattaforma di negoziazione. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni tali da alterarne il significato.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 6, che, in un linguaggio breve e non tecnico, fornisce informazioni chiave sull’ offerta_al_pubblico della cripto-attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile e presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche della cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori della cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare la cripto-attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico della cripto-attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio (36), o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se la cripto-attività è offerta anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

10.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

11.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 10.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

12.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, sulle metodologie e sulla presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera j), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 8

Notifica del White Paper sulle cripto-attività e delle comunicazioni di marketing

1.   Gli offerenti, le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o i gestori di piattaforme di negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

2.   Le comunicazioni di marketing sono notificate, su richiesta, all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine e all’ autorità_competente dello Stato_membro_ospitante quando si rivolgono a potenziali possessori di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica in tali Stati membri.

3.   Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione del White Paper sulle cripto-attività, né di comunicazioni di marketing ad essi relative prima della loro rispettiva pubblicazione.

4.   La notifica del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1 è corredata da una presentazione dei motivi per cui le cripto-attività descritte in tale White Paper non dovrebbero essere considerate:

a)

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

b)

un token_di_moneta_elettronica; o

c)

un token_collegato_ad_attività.

5.   Gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 4 sono notificati all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione del White Paper sulle cripto-attività.

6.   unitamente alla notifica di cui al paragrafo 1, gli offerenti e le persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività diverse dai token collegati ad attività o dai token_di_moneta_elettronica forniscono all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine un elenco degli eventuali Stati membri ospitanti in cui intendono offrire le loro cripto-attività al pubblico o chiedere l’ammissione alla negoziazione. Essi informano inoltre l’ autorità_competente del proprio Stato_membro_d’origine della data prevista per l’inizio dell’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione e ogni modifica di tale data.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine notifica al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti l’intenzione di effettuare un’ offerta_al_pubblico o di chiedere l’ammissione alla negoziazione e comunicano al punto di contatto unico il relativo White Paper sulle cripto-attività entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dell’elenco degli Stati membri ospitanti di cui al primo comma.

7.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine comunica all’ESMA le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 come pure la data prevista per l’inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione ed ogni eventuale modifica di tale data. Essa trasmette tali informazioni entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento da parte dell’ offerente o della persona che chiede l’ammissione alla negoziazione.

L’ESMA rende disponibile il White Paper sulle cripto-attività nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 2, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

Articolo 16

Autorizzazione

1.   una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico né chiede l’ammissione alla negoziazione all’interno dell’Unione, di un token_collegato_ad_attività, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_collegato_ad_attività ed:

a)

è una persona giuridica o un’impresa stabilita nell’Unione e ha ricevuto l’apposita autorizzazione dall’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente all’articolo 21; oppure

b)

è un ente_creditizio conforme ai requisiti di cui all’articolo 17.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività, altre persone possono offrire al pubblico un token_collegato_ad_attività o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 27, 29 e 40.

Ai fini della lettera a) del primo comma, altre imprese possono emettere token collegati ad attività solo se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche e se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

2.   Il paragrafo 1 non si applica se:

a)

su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token_collegato_ad_attività emessi da un emittente non supera mai i 5 000 000 EUR o l’importo equivalente in un’altra valuta_ufficiale, e l’ emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati; oppure

b)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività è rivolta esclusivamente a investitori_qualificati e il token_collegato_ad_attività può essere detenuto solo da tali investitori_qualificati.

Nei casi in cui si applica il presente paragrafo, gli emittenti di token collegati ad attività redigono il White Paper sulle cripto-attività come previsto all’articolo 19 e notificano tale White Paper e, su richiesta, eventuali comunicazioni di marketing all’ autorità_competente del loro Stato_membro_d’origine.

3.   L’autorizzazione concessa dall’ autorità_competente a una persona di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), è valida per tutta l’Unione e consente all’ emittente di un token_collegato_ad_attività di offrire al pubblico, in tutta l’Unione, il token_collegato_ad_attività per il quale è stato autorizzato o di chiederne l’ammissione alla negoziazione.

4.   L’approvazione del White Paper sulle cripto-attività, concessa dall’ autorità_competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 1 o dell’articolo 21, paragrafo 1, o del White Paper sulle cripto-attività modificato a norma dell’articolo 25, è valida per tutta l’Unione.

Articolo 17

Requisiti per gli enti creditizi

1.   un token_collegato_ad_attività emesso da un ente_creditizio può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione se l’ ente_creditizio:

a)

redige un White Paper sulle cripto-attività di cui all’articolo 19 per il token_collegato_ad_attività, sottopone tale White Paper all’approvazione dell’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine conformemente alla procedura stabilita dalle norme tecniche di regolamentazione adottate in conformità del paragrafo 8 del presente articolo e ottiene l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività da parte dell’ autorità_competente;

b)

notifica alla rispettiva autorità_competente, almeno 90 giorni lavorativi prima di emettere per la prima volta il token_collegato_ad_attività, fornendole le informazioni seguenti:

i)

un programma operativo che definisce il modello di business che l’ ente_creditizio intende seguire;

ii)

un parere giuridico secondo cui il token_collegato_ad_attività non è assimilabile a:

una cripto-attività esclusa dall’ambito di applicazione del presente regolamento conformemente all’articolo 2, paragrafo 4;

un token_di_moneta_elettronica;

iii)

una descrizione dettagliata dei dispositivi di governance di cui all’articolo 34, paragrafo 1;

iv)

le politiche e le procedure elencate all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma;

v)

una descrizione degli accordi contrattuali con i terzi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, secondo comma;

vi)

una descrizione della politica di continuità operativa di cui all’articolo 34, paragrafo 9;

vii)

una descrizione dei meccanismi di controllo interno e delle procedure di gestione del rischio di cui all’articolo 34, paragrafo 10;

viii)

una descrizione dei sistemi e delle procedure in atto a tutela della disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 11.

2.   un ente_creditizio che ha precedentemente notificato l’ autorità_competente, in conformità del paragrafo 1 lettera b), l’emissione di un altro token_collegato_ad_attività, non è tenuto a presentare le informazioni che ha precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Nel presentare le informazioni elencate al paragrafo 1, lettera b), l’ ente_creditizio conferma espressamente che le informazioni non ritrasmesse sono ancora aggiornate.

3.   L’ autorità_competente che riceve una notifica di cui al paragrafo 1, lettera b), valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni elencate in tale paragrafo, se le informazioni richieste in tale lettera sono state fornite. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa a causa della mancanza di informazioni, essa informa immediatamente l’ ente_creditizio notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale l’ ente_creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, il decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b), è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità ma non danno luogo ad una sospensione del decorso del periodo fissato al paragrafo 1, lettera b).

L’ ente_creditizio non presenta un’ offerta_al_pubblico e non chiede l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività fino a quando la notifica è incompleta.

4.   L’ ente_creditizio che emette token collegati ad attività, compresi i token collegati ad attività significativi, non è soggetto agli articoli 16, 18, 20, 21, 24, 35, 41 e 42.

5.   L’ autorità_competente comunica senza indugio alla BCE le informazioni complete ricevute in conformità del paragrafo 1 e, qualora l’ ente_creditizio sia stabilito in uno Stato membro la cui valuta_ufficiale non è l’euro o qualora il token_collegato_ad_attività abbia come valuta di riferimento una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro, anche alla banca centrale di tale Stato membro.

La BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma emettono, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete, un parere sulle informazioni e lo trasmettono all’ autorità_competente.

L’ autorità_competente esige che l’ ente_creditizio non offra al pubblico e non chieda l’ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività nei casi in cui la BCE o, se del caso, la banca centrale dello Stato membro di cui al primo comma, esprima un parere negativo per motivi di rischio al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, di trasmissione della politica monetaria o di sovranità monetaria.

6.   L’ autorità_competente comunica all’ESMA le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 3 dopo aver verificato la completezza delle informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

L’ESMA rende disponibili, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione.

7.   Entro due giorni lavorativi dalla revoca dell’autorizzazione, l’ autorità_competente pertinente comunica all’ESMA la revoca dell’autorizzazione di un ente_creditizio che emette token collegati ad attività. L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, le informazioni riguardanti tale revoca nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 3.

8.   L’ABE elabora, in stretta cooperazione con l’ESMA e la BCE, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente la procedura per l’approvazione del White Paper sulle cripto-attività di cui al paragrafo 1, lettera a).

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 19

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token collegati ad attività

1.   un White Paper sulle cripto-attività per un token_collegato_ad_attività contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato II:

a)

informazioni sull’ emittente del token_collegato_ad_attività;

b)

informazioni sul token_collegato_ad_attività;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni su diritti e obblighi connessi al token_collegato_ad_attività;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sulla riserva_di_attività;

h)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi connessi all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_collegato_ad_attività.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che offre al pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token connesso ad attività o chiede la sua ammissione alla negoziazione. Nei casi in cui il White Paper sulle cripto-attività non venga redatto dall’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona che ha redatto il White Paper sulle cripto-attività e il motivo per cui tale specifica persona lo ha redatto.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività non contiene affermazioni sul valore futuro delle cripto-attività diverse dalla dichiarazione di cui al paragrafo 4.

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara e inequivocabile che:

a)

il token_collegato_ad_attività può perdere tutto il suo valore o parte di esso;

b)

il token_collegato_ad_attività può non essere sempre trasferibile;

c)

il token_collegato_ad_attività può non essere liquido;

d)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

e)

il token_collegato_ad_attività non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_collegato_ad_attività. Tale dichiarazione attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività o sulla prevista ammissione alla negoziazione del token_collegato_ad_attività. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche del token_collegato_ad_attività in questione, al fine di aiutarne i potenziali possessori a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_collegato_ad_attività sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_collegato_ad_attività non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori di token collegati ad attività hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_collegato_ad_attività è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine dell’ emittente, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna tali norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 46

Piano di risanamento

1.   un emittente di un token_collegato_ad_attività elabora e mantiene un piano di risanamento che prevede l’adozione di misure da parte dell’ emittente per ripristinare la conformità ai requisiti applicabili alla riserva_di_attività nei casi in cui l’ emittente non rispetta tali requisiti.

Il piano di risanamento include inoltre il mantenimento dei servizi dell’ emittente relativi al token_collegato_ad_attività, la ripresa tempestiva delle attività e l’adempimento degli obblighi dell’ emittente in caso di eventi che comportano un rischio significativo di perturbazione delle attività.

Il piano di risanamento include condizioni e procedure adeguate per garantire la tempestiva attuazione delle azioni di risanamento nonché un’ampia gamma di opzioni di risanamento, tra cui:

a)

commissioni di liquidità sui rimborsi;

b)

limiti all’importo del token_collegato_ad_attività che può essere rimborsato in qualsiasi giorno lavorativo;

c)

sospensione dei rimborsi.

2.   L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica il piano di risanamento all’ autorità_competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’ autorità_competente chiede di apportare modifiche al piano di risanamento ove necessario per garantirne la corretta attuazione, e notifica all’ emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’ emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’ emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di risanamento.

Se del caso, l’ emittente notifica il piano di risanamento anche alle sue autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale, parallelamente all’ autorità_competente.

3.   Se l’ emittente non rispetta i requisiti applicabili alla riserva_di_attività a norma del capo 3 del presente titolo o, a causa di un rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che nel prossimo futuro non rispetti tali requisiti, l’ autorità_competente, al fine di garantire il rispetto dei requisiti applicabili, ha il potere di imporre all’ emittente di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento o di aggiornare tale piano di risanamento qualora le circostanze siano diverse dalle ipotesi contenute nel piano di risanamento iniziale e di attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano aggiornato entro un determinato arco di tempo.

4.   Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, l’ autorità_competente ha il potere di sospendere temporaneamente il rimborso dei token collegati ad attività, a condizione che la sospensione sia giustificata alla luce degli interessi dei possessori di token collegati ad attività e della stabilità finanziaria.

5.   Se del caso, l’ autorità_competente notifica alle autorità di risoluzione e di vigilanza prudenziale dell’ emittente ogni misura adottata conformemente ai paragrafi 3 e 4.

6.   L’ABE, previa consultazione dell’ESMA, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare il formato del piano di risanamento e le informazioni da fornire.

Articolo 47

Piano di rimborso

1.   un emittente di un token_collegato_ad_attività elabora e mantiene un piano operativo per favorire il rimborso ordinato di ciascun token_collegato_ad_attività, che deve essere attuato sulla base di una decisione dell’ autorità_competente secondo cui l’ emittente non è in grado o rischia di non essere in grado di adempiere i propri obblighi, tra l’altro in caso di insolvenza o, se applicabile, di risoluzione o in caso di revoca dell’autorizzazione dell’ emittente, fatto salvo l’avvio di una misura di prevenzione della crisi o di una misura di gestione della crisi ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 2, paragrafo 1, punti 101 e 102, della direttiva 2014/59/UE o di un’azione di risoluzione ai sensi dell’articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (44).

2.   Il piano di rimborso dimostra la capacità dell’ emittente del token_collegato_ad_attività di effettuare il rimborso del token_collegato_ad_attività in circolazione emesso senza causare un indebito danno economico ai possessori dello stesso o alla stabilità dei mercati delle attività di riserva.

Il piano di rimborso comprende accordi contrattuali, procedure e sistemi, inclusa la designazione di un amministratore temporaneo in conformità del diritto applicabile, per garantire un trattamento equo di tutti i possessori di token collegati ad attività e per assicurare che i possessori di token collegati ad attività siano pagati tempestivamente con i proventi della vendita delle restanti attività di riserva.

Il piano di rimborso garantisce la continuità di tutte le attività essenziali che sono necessarie per il rimborso ordinato e che sono svolte dagli emittenti o da qualsiasi soggetto terzo.

3.   L’ emittente del token_collegato_ad_attività notifica il piano di rimborso all’ autorità_competente entro sei mesi dalla data di autorizzazione a norma dell’articolo 21 o entro sei mesi dalla data di approvazione del White Paper sulle cripto-attività a norma dell’articolo 17. L’ autorità_competente chiede di apportare modifiche al piano di rimborso ove necessario per garantirne la corretta attuazione e notifica all’ emittente la sua decisione di chiedere tali modifiche entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica del piano. Tale decisione è attuata dall’ emittente entro 40 giorni lavorativi dalla data di notifica della stessa. L’ emittente riesamina e aggiorna periodicamente il piano di rimborso.

4.   Se del caso, l’ autorità_competente notifica il piano di rimborso all’autorità di risoluzione e all’autorità di vigilanza prudenziale dell’ emittente.

L’autorità di risoluzione può esaminare il piano di rimborso al fine di individuare nello stesso eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’ emittente e può formulare raccomandazioni al riguardo all’ autorità_competente.

5.   L’ABE emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per specificare:

a)

il contenuto del piano di rimborso e la periodicità del riesame, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e della natura del token_collegato_ad_attività, nonché del modello di business del suo emittente; e

b)

i fattori che determinano l’attuazione del piano di rimborso.

TITOLO IV

TOKEN DI MONETA ELETTRONICA

CAPO 1

Requisiti che devono essere soddisfatti da tutti gli emittenti di token_di_moneta_elettronica

Articolo 48

Requisiti per l’ offerta_al_pubblico o l’ammissione alla negoziazione di token_di_moneta_elettronica

1.   una persona non presenta un’ offerta_al_pubblico o chiede l’ammissione alla negoziazione di un token_di_moneta_elettronica, all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica e:

a)

sia autorizzata quale ente_creditizio o istituto_di_moneta_elettronica; e

b)

abbia notificato un White Paper sulle cripto-attività all’ autorità_competente e abbia pubblicato un White Paper sulle cripto-attività in conformità dell’articolo 51.

Fatto salvo il primo comma, previo consenso scritto dell’ emittente, altre persone possono offrire al pubblico il token_di_moneta_elettronica o chiederne l’ammissione alla negoziazione. Tali persone rispettano gli articoli 50 e 53.

2.   I token_di_moneta_elettronica sono considerati moneta_elettronica.

Un token_di_moneta_elettronica la cui valuta di riferimento è una valuta_ufficiale di uno Stato membro si considera offerto al pubblico nell’Unione.

3.   I titoli II e III della direttiva 2009/110/CE si applicano ai token_di_moneta_elettronica, salvo diversamente specificato nel presente titolo.

4.   Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica agli emittenti di token_di_moneta_elettronica che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/110/CE.

5.   Il presente titolo, ad eccezione del paragrafo 7 del presente articolo e dell’articolo 51, non si applica relativamente ai token_di_moneta_elettronica esentati a norma dell’articolo 1, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/110/CE.

6.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano alla rispettiva autorità_competente l’intenzione di offrire al pubblico tali token_di_moneta_elettronica o di chiedere la loro ammissione alla negoziazione almeno 40 giorni lavorativi prima della data dell’ offerta_al_pubblico o della richiesta di ammissione alla negoziazione.

7.   In caso di applicazione dei paragrafi 4 o 5, gli emittenti di token_di_moneta_elettronica redigono un White Paper sulle cripto-attività e lo notificano all’ autorità_competente in conformità dell’articolo 51.

Articolo 51

Contenuto e forma del White Paper sulle cripto-attività per i token_di_moneta_elettronica

1.   un White Paper sulle cripto-attività per un token_di_moneta_elettronica contiene tutte le informazioni seguenti, come ulteriormente specificato nell’allegato III:

a)

informazioni sull’ emittente del token_di_moneta_elettronica;

b)

informazioni sul token_di_moneta_elettronica;

c)

informazioni sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla sua ammissione alla negoziazione;

d)

informazioni sui diritti e sugli obblighi connessi al token_di_moneta_elettronica;

e)

informazioni relative alla tecnologia sottostante;

f)

informazioni sui rischi;

g)

informazioni sui principali impatti negativi sul clima e su altri effetti negativi legati all’ambiente del meccanismo_di_consenso utilizzato per emettere il token_di_moneta_elettronica.

Il White Paper sulle cripto-attività include anche l’identità della persona diversa dall’ emittente che effettua l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o ne chiede l’ammissione alla negoziazione a norma dell’articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, e il motivo per cui tale specifica persona offre tale token_di_moneta_elettronica o chiede la sua ammissione alla negoziazione.

2.   Tutte le informazioni elencate al paragrafo 1 sono corrette, chiare e non fuorvianti. Il White Paper sulle cripto-attività non contiene omissioni sostanziali ed è presentato in forma concisa e comprensibile.

3.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene nella prima pagina la seguente dichiarazione chiara e ben visibile:

«Questo White Paper sulle cripto-attività non è stato approvato da alcuna autorità_competente in alcuno Stato membro dell’Unione europea. L’ emittente della cripto-attività è l’unico responsabile del contenuto del presente White Paper sulle cripto-attività.».

4.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione chiara che:

a)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di indennizzo degli investitori a norma della direttiva 97/9/CE;

b)

il token_di_moneta_elettronica non è coperto dai sistemi di garanzia dei depositi a norma della direttiva 2014/49/UE.

5.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una dichiarazione dell’ organo_di_amministrazione dell’ emittente del token_di_moneta_elettronica. Tale dichiarazione, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 3, attesta che il White Paper sulle cripto-attività è conforme al presente titolo e che, a quanto consta all’ organo_di_amministrazione, le informazioni presentate nel White Paper sulle cripto-attività sono complete, corrette, chiare e non fuorvianti e che il White Paper sulle cripto-attività non presenta omissioni suscettibili di alterarne il significato.

6.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene una sintesi, inserita dopo la dichiarazione di cui al paragrafo 5, che, in breve e in un linguaggio non tecnico, fornisce informazioni fondamentali sull’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica o sulla prevista ammissione di tale token alla negoziazione. La sintesi è facilmente comprensibile ed è presentata e redatta in un formato chiaro e completo, utilizzando caratteri di dimensioni leggibili. La sintesi del White Paper sulle cripto-attività fornisce informazioni adeguate sulle caratteristiche delle cripto-attività in questione, al fine di aiutare i potenziali possessori di cripto-attività a prendere una decisione informata.

La sintesi contiene un’avvertenza secondo cui:

a)

dovrebbe essere letta come un’introduzione al White Paper sulle cripto-attività;

b)

il potenziale possessore dovrebbe basare la decisione di acquistare il token_di_moneta_elettronica sul contenuto dell’intero White Paper sulle cripto-attività e non solo sulla sintesi;

c)

l’ offerta_al_pubblico del token_di_moneta_elettronica non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’acquisto di strumenti finanziari e una simile offerta o sollecitazione può essere effettuata solo mediante prospetto o altri documenti di offerta ai sensi del diritto nazionale applicabile;

d)

il White Paper sulle cripto-attività non costituisce un prospetto ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129 o un altro documento di offerta ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale.

La sintesi indica che i possessori del token_di_moneta_elettronica hanno diritto al rimborso in qualsiasi momento e al valore nominale e specifica le condizioni di rimborso.

7.   Il White Paper sulle cripto-attività contiene la data della sua notifica e un indice.

8.   Il White Paper sulle cripto-attività è redatto in una lingua ufficiale dello Stato_membro_d’origine o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

Se il token_di_moneta_elettronica è offerto anche in uno Stato membro diverso dallo Stato_membro_d’origine, il White Paper sulle cripto-attività è redatto anche in una lingua ufficiale dello Stato_membro_ospitante o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

9.   Il White Paper sulle cripto-attività è messo a disposizione in un formato leggibile meccanicamente.

10.   L’ESMA, in collaborazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire moduli, formati e modelli standard ai fini del paragrafo 9.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   Gli emittenti di token_di_moneta_elettronica notificano il loro White Paper sulle cripto-attività alla rispettiva autorità_competente almeno 20 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione.

Le autorità competenti non richiedono una previa approvazione dei White Paper sulle cripto-attività prima della loro pubblicazione.

12.   Qualsiasi fatto nuovo significativo, errore o imprecisione rilevante che possa influire sulla valutazione del token_di_moneta_elettronica è descritto in un White Paper sulle cripto-attività modificato redatto dagli emittenti, notificato alle autorità competenti e pubblicato sul sito web degli emittenti.

13.   Prima di offrire il token_di_moneta_elettronica al pubblico nell’Unione o di chiedere l’ammissione di tale token alla negoziazione, l’ emittente di tale token_di_moneta_elettronica pubblica un White Paper sulle cripto-attività sul proprio sito web.

14.   L’ emittente del token_di_moneta_elettronica fornisce all’ autorità_competente, congiuntamente alla notifica del White Paper sulle cripto-attività a norma del paragrafo 11 del presente articolo, le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 4. L’ autorità_competente comunica all’ESMA, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni da parte dell’ emittente, le informazioni elencate all’articolo 109, paragrafo 4.

L’ autorità_competente comunica altresì all’ESMA qualsiasi White Paper sulle cripto-attività modificato e qualsiasi revoca dell’autorizzazione di un emittente del token_di_moneta_elettronica.

L’ESMA rende disponibili, senza indebito ritardo, tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109, paragrafo 4, entro la data di inizio dell’ offerta_al_pubblico o dell’ammissione alla negoziazione o, nel caso di un White Paper sulle cripto-attività modificato, o nel caso di revoca dell’autorizzazione.

15.   L’ESMA, in cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g), per quanto riguarda gli indicatori di sostenibilità in relazione agli impatti negativi sul clima e ad altri effetti negativi connessi all’ambiente.

Nell’elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, l’ESMA prende in considerazione i vari tipi di meccanismi di consenso utilizzati per convalidare le operazioni in cripto-attività, le loro strutture di incentivazione e l’uso dell’energia, dell’energia rinnovabile e delle risorse naturali, la produzione di rifiuti e le emissioni di gas a effetto serra. L’ESMA aggiorna le norme tecniche di regolamentazione alla luce degli sviluppi normativi e tecnologici.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 57

Classificazione volontaria dei token_di_moneta_elettronica quali token_di_moneta_elettronica significativi

1.   un emittente richiedente di un token_di_moneta_elettronica autorizzato come ente_creditizio o come istituto_di_moneta_elettronica, o che richiede tale autorizzazione, può indicare che desidera che il suo token_di_moneta_elettronica sia classificato come token_di_moneta_elettronica significativo. In tal caso, l’ autorità_competente notifica immediatamente tale richiesta dell’ emittente all’ABE, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Affinché il token_di_moneta_elettronica sia classificato come significativo a norma del presente articolo, il potenziale emittente del token_di_moneta_elettronica dimostra, attraverso un programma operativo dettagliato, che è probabile che soddisfi almeno tre dei criteri stabiliti all’articolo 43, paragrafo 1.

2.   Entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’ABE elabora un progetto di decisione recante il suo parere, sulla base del programma operativo dell’ emittente, circa il soddisfacimento effettivo o probabile di almeno tre dei criteri di cui all’articolo 43, paragrafo 1, da parte del token_di_moneta_elettronica e notifica tale progetto di decisione all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente, alla BCE e, nei casi di cui all’articolo 56, paragrafo 3, secondo comma, alla banca centrale dello Stato membro interessato.

Le autorità competenti degli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica, la BCE e, se del caso, la banca centrale dello Stato membro interessato dispongono di 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica del progetto di decisione per formulare osservazioni e commenti per iscritto. L’ABE tiene debitamente conto di tali osservazioni e commenti prima dell’adozione di una decisione definitiva.

3.   L’ABE decide in via definitiva se classificare un token_di_moneta_elettronica come un token_di_moneta_elettronica significativo entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 e informa immediatamente di tale decisione l’ emittente di tale token e la rispettiva autorità_competente.

4.   Laddove un token_di_moneta_elettronica sia stato classificato come significativo conformemente a una decisione dell’ABE adottata a norma del paragrafo 3 del presente articolo, le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di tali token_di_moneta_elettronica sono trasferite dall’ autorità_competente all’ABE conformemente all’articolo 117, paragrafo 4, entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica di tale decisione.

L’EBA e le autorità competenti cooperano al fine di garantire un’agevole transizione delle competenze di vigilanza.

5.   In deroga al paragrafo 4, non sono trasferite all’ABE le responsabilità di vigilanza relative agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi denominati in una valuta_ufficiale di uno Stato membro diversa dall’euro se almeno l’80 % del numero di possessori e del volume delle operazioni di tali token_di_moneta_elettronica significativi sono o si prevede che siano concentrati nello Stato_membro_d’origine.

L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine dell’ emittente fornisce annualmente all’ABE informazioni sull’applicazione della deroga di cui al primo comma.

Ai fini del primo comma, un’operazione si considera effettuata nello Stato_membro_d’origine quando l’ordinante o il beneficiario sono stabiliti in detto Stato membro.

Articolo 59

Autorizzazione

1.   una persona non presta servizi per le cripto-attività all’interno dell’Unione, a meno che tale persona sia:

a)

una persona giuridica o un’altra impresa autorizzata come prestatore di servizi per le cripto-attività in conformità dell’articolo 63; o

b)

un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un gestore del mercato, un istituto_di_moneta_elettronica, una società di gestione di un OICVM o un gestore di un fondo di investimento alternativo autorizzato a prestare servizi per le cripto-attività a norma dell’articolo 60.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 hanno la sede legale in uno Stato membro in cui prestano almeno parte dei loro servizi per le cripto-attività. Hanno la loro sede di direzione effettiva nell’Unione e almeno uno degli amministratori è residente nell’Unione.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), altre imprese che non sono persone giuridiche prestano servizi per le cripto-attività se la loro forma giuridica garantisce un livello di tutela degli interessi dei terzi equivalente a quello offerto dalle persone giuridiche nonché se sono soggette a una vigilanza prudenziale equivalente adeguata alla loro forma giuridica.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati ai sensi dell’articolo 63 soddisfano in ogni momento le condizioni per la loro autorizzazione.

5.   una persona che non è un prestatore di servizi per le cripto-attività non utilizza un nome o una ragione sociale, non emette comunicazioni di marketing né intraprende qualsiasi altro procedimento che induca a ritenere che sia un prestatore di servizi per le cripto-attività o che possa creare confusione al riguardo.

6.   Le autorità competenti che concedono autorizzazioni ai sensi dell’articolo 63 assicurano che tali autorizzazioni specifichino i servizi per le cripto-attività che i prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività sono autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività in tutta l’Unione, tramite il diritto di stabilimento, anche tramite una succursale, o attraverso la libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi per le cripto-attività su base transfrontaliera non sono tenuti ad avere una presenza fisica nel territorio di uno Stato_membro_ospitante.

8.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che intendono aggiungere servizi per le cripto-attività alla loro autorizzazione di cui all’articolo 63 chiedono alle autorità competenti che hanno concesso l’autorizzazione iniziale un ampliamento della loro autorizzazione integrando e aggiornando le informazioni di cui all’articolo 62. La domanda di ampliamento è trattata conformemente all’articolo 63.

Articolo 60

Prestazione di servizi per le cripto-attività da parte di talune entità finanziarie

1.   un ente_creditizio può prestare servizi per le cripto-attività se comunica le informazioni di cui al paragrafo 7 all’ autorità_competente del suo Stato_membro_d’origine almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

2.   un depositario centrale di titoli autorizzato a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti alla fornitura, al mantenimento o alla gestione di conti titoli in relazione al servizio di regolamento di cui alla sezione B, punto 3, dell’allegato al regolamento (UE) n. 909/2014.

3.   unimpresa_di_investimento può prestare servizi per le cripto-attività nell’Unione equivalenti ai servizi e alle attività di investimento per cui è specificamente autorizzata a norma della direttiva 2014/65/UE se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la prestazione di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti sono considerate equivalenti al servizio accessorio di cui alla sezione B, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

b)

la gestione di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di un sistema multilaterale di negoziazione e alla gestione di un sistema organizzato di negoziazione di cui alla sezione A, punti 8 e 9, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

c)

lo scambio di cripto-attività con fondi e altre cripto-attività è considerato equivalente alla negoziazione per conto proprio di cui alla sezione A, punto 3, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

d)

l’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente all’esecuzione di ordini per conto dei clienti di cui alla sezione A, punto 2, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

e)

il collocamento di cripto-attività è considerato equivalente all’assunzione a fermo o al collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile nonché al collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile di cui alla sezione A, punti 6 e 7, rispettivamente, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

f)

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari di cui alla sezione A, punto 1, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

g)

la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui alla sezione A, punto 5, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE;

h)

la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente alla gestione di portafogli di cui alla sezione A, punto 4, dell’allegato I alla direttiva 2014/65/UE.

4.   un istituto_di_moneta_elettronica autorizzato a norma della direttiva 2009/110/CE presta il servizio di custodia e amministrazione di cripto-attività per conto dei clienti e servizi di trasferimento di cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token_di_moneta_elettronica che emette se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

5.   una società di gestione di un OICVM o un gestore di fondi di investimento alternativi possono prestare servizi per le cripto-attività equivalenti a servizi di gestione di portafogli di investimento e servizi accessori per cui sono autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE o della direttiva 2011/61/UE se comunicano all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tali servizi per la prima volta.

Ai fini del presente paragrafo:

a)

la ricezione e trasmissione di ordini di cripto-attività per conto dei clienti è considerata equivalente alla ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto iii), della direttiva 2011/61/UE;

b)

la prestazione di consulenza sulle cripto-attività è considerata equivalente alla consulenza in materia di investimenti di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera b), punto i), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/65/CE;

c)

la gestione di portafogli di cripto-attività è considerata equivalente ai servizi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2011/61/UE e all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2009/65/CE.

6.   un gestore del mercato autorizzato a norma della direttiva 2014/65/UE può gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività se comunica all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine le informazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo almeno 40 giorni lavorativi prima di prestare tale servizio per la prima volta.

7.   Ai fini dei paragrafi da 1 a 6 sono comunicate le informazioni seguenti:

a)

un programma operativo che indichi i tipi di servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare, compresi i luoghi e le modalità di commercializzazione di tali servizi;

b)

una descrizione:

i)

dei meccanismi di controllo interno, delle politiche e delle procedure volti ad assicurare il rispetto delle disposizioni della legislazione nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2015/849;

ii)

il quadro di valutazione del rischio per la gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; e

iii)

il piano di continuità operativa;

c)

la documentazione tecnica dei sistemi TIC e dei dispositivi di sicurezza, e una descrizione degli stessi in linguaggio non tecnico;

d)

una descrizione della procedura per la separazione delle cripto-attività e dei fondi dei clienti;

e)

una descrizione della politica di custodia e amministrazione, qualora si intenda prestare il servizio di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti;

f)

una descrizione delle norme operative della piattaforma di negoziazione nonché delle procedure e del sistema per individuare gli abusi di mercato, qualora si intenda gestire una piattaforma di negoziazione di cripto-attività;

g)

una descrizione della politica commerciale non discriminatoria che disciplina il rapporto con i clienti nonché una descrizione della metodologia per determinare il prezzo delle cripto-attività che si propone di scambiare con fondi o altre cripto-attività, qualora si intenda scambiare cripto-attività con fondi o altre cripto-attività;

h)

una descrizione della politica di esecuzione, qualora si intenda eseguire ordini di cripto-attività per conto dei clienti;

i)

la prova che le persone fisiche che prestano consulenza per conto del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente o che gestiscono portafogli per suo conto dispongono delle conoscenze e delle competenze necessarie per adempiere i loro obblighi, qualora si intenda prestare consulenza sulle cripto-attività o di prestare servizi di gestione di portafogli di cripto-attività;

j)

se il servizio per le cripto-attività riguardi token collegati ad attività, token_di_moneta_elettronica o altre cripto-attività;

k)

informazioni sulle modalità in cui tali servizi di trasferimento saranno prestati, qualora si intenda fornire servizi per le cripto-attività per conto dei clienti.

8.   L’autorità competenti che riceve una notifica di cui ai paragrafi da 1 a 6 valuta, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, se sono state fornite tutte le informazioni richieste. Qualora l’ autorità_competente concluda che una notifica non è completa, informa immediatamente l’ente notificante al riguardo e fissa un termine entro il quale tale ente è tenuto a fornire le informazioni mancanti.

Il termine per fornire eventuali informazioni mancanti non supera i 20 giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fino alla scadenza di tale temine, ciascun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6 è sospeso. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte dell’ autorità_competente sono a discrezione di detta autorità, ma non danno luogo ad una sospensione del decorso di alcun periodo fissato ai paragrafi da 1 a 6.

Il prestatore di servizi per le cripto-attività non inizia a prestare servizi per le cripto-attività finché la notifica è incompleta.

9.   I soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 non sono tenuti a presentare le informazioni di cui al paragrafo 7 che hanno precedentemente trasmesso all’ autorità_competente qualora tali informazioni siano identiche. Quando presentano le informazioni di cui al paragrafo 7, i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 dichiarano espressamente che le informazioni precedentemente trasmesse sono ancora aggiornate.

10.   Qualora i soggetti di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo forniscano servizi per le cripto-attività, essi non sono soggetti agli articoli 62, 63, 64, 67, 83 e 84.

11.   Il diritto di prestare servizi per le cripto-attività di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo è revocato al momento della revoca della relativa autorizzazione che ha consentito al rispettivo soggetto di prestare servizi per le cripto-attività senza essere tenuto a ottenere un’autorizzazione a norma dell’articolo 59.

12.   Le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5, dopo aver verificato la completezza delle informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA rende disponibili tali informazioni nel registro di cui all’articolo 109 entro la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività.

13.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le informazioni di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

14.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la notifica di cui al paragrafo 7.

L’ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 63

Valutazione della domanda di autorizzazione e concessione o rifiuto dell’autorizzazione

1.   Le autorità competenti informano per iscritto prontamente e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente di aver ricevuto la stessa.

2.   Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda a norma dell’articolo 62, paragrafo 1, le autorità competenti valutano la completezza di tale domanda verificando che siano state presentate le informazioni elencate all’articolo 62, paragrafo 2.

Laddove la domanda non sia completa, le autorità competenti fissano un termine entro il quale il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente deve fornire le informazioni mancanti.

3.   Le autorità competenti possono rifiutarsi di riesaminare le domande laddove tali domande rimangano incomplete dopo il termine da esse fissato a norma del paragrafo 2, secondo comma.

4.   una volta che una domanda è completa, le autorità competenti ne informano tempestivamente il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

5.   Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti consultano le autorità competenti di un altro Stato membro se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente è in una delle seguenti posizioni in relazione a un ente_creditizio, un depositario centrale di titoli, un’ impresa_di_investimento, un operatore di mercato, una società di gestione di un OICVM, un gestore di fondi di investimento alternativi, un istituto_di_pagamento, un’impresa di assicurazione, un istituto_di_moneta_elettronica o un ente pensionistico aziendale o professionale, autorizzati nell’altro Stato membro in questione:

a)

è una sua filiazione;

b)

è una filiazione dell’impresa madre di tale soggetto; o

c)

è controllato dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano tale soggetto.

6.   Prima di concedere o rifiutare un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività, le autorità competenti:

a)

possono consultare le autorità responsabili della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e le unità di informazione finanziaria, al fine di verificare che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non sia stato oggetto di un’indagine su comportamenti in rapporto con il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo;

b)

garantiscono che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente che gestisce sedi o ricorre a terzi aventi sede in paesi terzi ad alto rischio individuati a norma dell’articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 sia conforme alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 45, paragrafi 3 e 5, della suddetta direttiva;

c)

garantiscono, se del caso, che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente abbia messo in atto procedure adeguate per conformarsi alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono l’articolo 18 bis, paragrafi 1 e 3, della direttiva (UE) 2015/849.

7.   Quando sussistono stretti_legami tra il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

8.   Le autorità competenti rifiutano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo applicabili ad una o più persone fisiche o giuridiche con le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente ha stretti_legami, o le difficoltà legate all’applicazione di tali disposizioni, ostacolino l’esercizio efficace delle loro funzioni di vigilanza.

9.   Entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di una domanda completa, le autorità competenti valutano se il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente rispetta le disposizioni di cui al presente titolo e adottano una decisione, pienamente motivata, di concessione o rifiuto dell’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività. Le autorità competenti notificano la loro decisione al richiedente entro cinque giorni lavorativi dalla data di tale decisione. Tale valutazione tiene conto della natura, della portata e della complessità dei servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente intende prestare.

10.   Le autorità competenti rifiutano un’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto-attività se sussistono motivi oggettivi e dimostrabili per ritenere che:

a)

l’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente possa mettere a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e la continuità operativa del prestatore, nonché l’adeguata considerazione degli interessi dei suoi clienti e l’integrità del mercato, o possa esporre il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente a un grave rischio di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo;

b)

i membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di cui all’articolo 68, paragrafo 1;

c)

gli azionisti o i soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfino i criteri di sufficiente onorabilità di cui all’articolo 68, paragrafo 2;

d)

il prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente non soddisfi o rischi di non soddisfare uno qualsiasi dei requisiti del presente titolo.

11.   L’ESMA e l’ABE emanano congiuntamente, in conformità rispettivamente dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti relativi alla valutazione dell’idoneità dei membri dell’ organo_di_amministrazione del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente e degli azionisti e dei soci, siano essi diretti o indiretti, che detengono partecipazioni qualificate nel prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente.

L’ESMA e l’ABE emanano gli orientamenti di cui al primo comma entro il 30 giugno 2024.

12.   Durante il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 ed entro il 20o giorno lavorativo di tale periodo, le autorità competenti possono chiedere qualsiasi informazione supplementare necessaria per completare la valutazione. Tale richiesta è presentata per iscritto al prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente precisando le informazioni supplementari necessarie.

Il periodo di valutazione di cui al paragrafo 9 è sospeso per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni mancanti presentata dalle autorità competenti e il ricevimento, da parte delle stesse, della relativa risposta del prestatore di servizi per le cripto-attività richiedente. La sospensione non supera i 20 giorni lavorativi. Qualsiasi ulteriore richiesta di completamento o chiarimento delle informazioni presentata dalle autorità competenti è a discrezione di dette autorità ma non comporta una sospensione del periodo di valutazione di cui al paragrafo 9.

13.   Entro due giorni lavorativi dalla concessione dell’autorizzazione, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni specificate all’articolo 109, paragrafo 5. Le autorità competenti informano altresì l’ESMA di ogni rifiuto o autorizzazione. L’ESMA rende disponibili le informazioni di cui all’articolo 109, paragrafo 5, nel registro di cui a tale articolo, entro la data di inizio della prestazione dei servizi di cripto-attività.

Articolo 65

Prestazione transfrontaliera dei servizi per le cripto-attività

1.   un prestatore di servizi per le cripto-attività che intende prestare servizi per le cripto-attività in più di uno Stato membro trasmette le informazioni seguenti all’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine:

a)

un elenco degli Stati membri in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare servizi per le cripto-attività;

b)

i servizi per le cripto-attività che il prestatore di servizi per le cripto-attività intende prestare su base transfrontaliera;

c)

la data di inizio della prestazione prevista dei servizi per le cripto-attività;

d)

un elenco di tutte le altre attività offerte dal prestatore di servizi per le cripto-attività non disciplinate dal presente regolamento.

2.   L’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine comunica tali informazioni ai punti di contatto unici degli Stati membri ospitanti, all’ESMA e all’ABE entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3.   L’ autorità_competente dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa senza indugio il prestatore di servizi per le cripto-attività interessato della comunicazione di cui al paragrafo 2.

4.   Il prestatore di servizi per le cripto-attività può iniziare a prestare servizi per le cripto-attività in uno Stato membro diverso dal suo Stato_membro_d’origine a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 o al più tardi a partire dal quindicesimo giorno di calendario successivo alla trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 2

Obblighi per tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività

Articolo 81

Prestazione di consulenza sulle cripto-attività e prestazione di servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività valutano se i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività sono adeguate ai clienti o ai potenziali clienti, tenendo in considerazione le conoscenze dei clienti e le loro esperienze di investimento in cripto-attività, i loro obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, e la loro la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività informano i potenziali clienti, in tempo utile prima della prestazione della consulenza sulle cripto-attività, se la consulenza:

a)

è fornita su base indipendente;

b)

si basa su un’analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie cripto-attività, anche indicando se la consulenza è limitata alle cripto-attività emesse oppure offerte da entità che hanno stretti_legami con il prestatore di servizi per le cripto-attività o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale, che rischino di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata.

3.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta consulenza sulle cripto-attività informi il potenziale cliente che la consulenza è prestata su base indipendente, il prestatore di servizi per le cripto-attività:

a)

valuta una congrua gamma di cripto-attività disponibili sul mercato, che deve essere sufficientemente diversificata da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente possano essere opportunamente conseguiti e che non deve essere limitata alle cripto-attività emesse o fornite:

i)

dallo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività;

ii)

da entità che hanno stretti_legami con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività; o

iii)

da altre entità che hanno con lo stesso prestatore di servizi per le cripto-attività stretti rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale, tali da comportare il rischio di compromettere l’indipendenza della consulenza prestata;

b)

non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti.

Fatta salva la lettera b) del primo comma, sono consentiti, nei casi in cui siano chiaramente comunicati al cliente, benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità dei servizi per le cripto-attività prestati al cliente e che, per la loro portata e natura, non pregiudicano il rispetto da parte del prestatore di servizi di cripto-attività dell’obbligo di agire nel migliore interesse del cliente.

4.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività comunicano altresì ai potenziali clienti informazioni su tutti i costi e gli oneri relativi, compresi il costo della consulenza, ove applicabile, il costo delle cripto-attività raccomandate o commercializzate al cliente e le modalità di pagamento delle cripto-attività da parte del cliente, includendo anche eventuali pagamenti a terzi.

5.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività non accettano né trattengono onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da un emittente, un offerente, una persona che chiede l’ammissione alla negoziazione oppure da terzi, o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di servizi di gestione del portafoglio delle cripto-attività ai loro clienti.

6.   Qualora un prestatore di servizi per le cripto-attività comunichi a un potenziale cliente che la sua consulenza è prestata su base non indipendente, tale prestatore può ricevere incentivi a condizione che il pagamento o il beneficio:

a)

sia concepito per accrescere la qualità del servizio prestato al cliente; e

b)

non pregiudichi il rispetto dell’obbligo dei prestatori di servizi per le cripto-attività di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse dei loro clienti.

L’esistenza, la natura e l’importo dei pagamenti o benefici di cui al paragrafo 4 o, qualora l’importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei corrispondenti servizi per le cripto-attività.

7.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività assicurano che le persone fisiche che prestano consulenza o informazioni sulle cripto-attività o un servizio per le cripto-attività per loro conto possiedano le conoscenze e le competenze necessarie per adempiere i loro obblighi. Gli Stati membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze.

8.   Ai fini della valutazione dell’adeguatezza di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ottengono dai clienti effettivi o potenziali le informazioni necessarie in merito alle loro conoscenze ed esperienze in materia di investimenti, anche in cripto-attività, ai loro obiettivi di investimento, compresa la tolleranza al rischio, alla loro situazione finanziaria, compresa la loro capacità di sostenere perdite, e alla loro comprensione di base dei rischi connessi all’acquisto di cripto-attività, in modo da consentire ai prestatori di servizi per le cripto-attività di indicare ai clienti effettivi o potenziali se le cripto-attività siano o meno adatte a loro e, in particolare, se siano in linea con la loro tolleranza al rischio e la loro capacità di sostenere perdite.

9.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività avvertono i clienti o i potenziali clienti che:

a)

il valore delle cripto-attività potrebbe essere soggetto a fluttuazioni;

b)

le cripto-attività potrebbero essere soggette a perdite totali o parziali;

c)

le cripto-attività potrebbero non essere liquide;

d)

ove applicabile, le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di indennizzo degli investitori di cui alla direttiva 97/9/CE;

e)

le cripto-attività non sono coperte dai sistemi di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 2014/49/UE.

10.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività stabiliscono, mantengono e attuano politiche e procedure che consentano loro di raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie per effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1 per ciascun cliente. Essi adottano tutte le misure ragionevoli per garantire che le informazioni raccolte sui clienti effettivi o potenziali siano attendibili.

11.   Qualora i clienti non forniscano le informazioni richieste a norma del paragrafo 8, o qualora i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività ritengano che i servizi per le cripto-attività o le cripto-attività non siano adatti ai loro clienti, i prestatori di servizi non raccomandano tali servizi per le cripto-attività o cripto-attività, né iniziano a prestare servizi di gestione del portafoglio di tali cripto-attività.

12.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività o prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività esaminano regolarmente, per ciascun cliente, la valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 almeno ogni due anni dopo la valutazione iniziale effettuata conformemente a tale paragrafo.

13.   una volta effettuata la valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, o il suo riesame a norma del paragrafo 12, i prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano consulenza sulle cripto-attività forniscono ai clienti una relazione sull’adeguatezza che specifica la consulenza prestata e spiega perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche dei clienti. Tale relazione è redatta e comunicata ai clienti in formato elettronico. La relazione in oggetto, come minimo:

a)

include informazioni aggiornate sulla valutazione di cui al paragrafo 1; e

b)

fornisce una sintesi della consulenza prestata.

La relazione sull’adeguatezza di cui al primo comma chiarisce che la consulenza si basa sulle conoscenze e sull’esperienza del cliente in materia di investimenti in cripto-attività, sugli obiettivi di investimento del cliente, sulla tolleranza al rischio, sulla situazione finanziaria e sulla capacità di sostenere perdite.

14.   I prestatori di servizi per le cripto-attività che prestano servizi di gestione del portafoglio di cripto-attività trasmettono ai loro clienti, in formato elettronico, rendiconti periodici delle attività di gestione del portafoglio svolte per loro conto. Tali rendiconti periodici contengono una rassegna equa ed equilibrata delle attività intraprese e delle prestazioni del portafoglio durante il periodo di riferimento, un rendiconto aggiornato del modo in cui le attività intraprese soddisfano le preferenze, gli obiettivi e le altre caratteristiche del cliente, nonché informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza cui al paragrafo 1 o sul suo riesame a norma del paragrafo 12.

Il rendiconto periodico di cui al primo comma del presente paragrafo è fornito ogni tre mesi, tranne nei casi in cui un cliente ha accesso a un sistema online in cui è possibile consultare valutazioni aggiornate del portafoglio del cliente e informazioni aggiornate sulla valutazione di adeguatezza di cui al paragrafo 1, e il prestatore di servizi per le cripto-attività ha prova del fatto che il cliente ha avuto accesso a una valutazione almeno una volta durante il trimestre di riferimento. Tale sistema online si configura in formato elettronico.

15.   Entro il 30 dicembre 2024, l’ESMA emana orientamenti, in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, che precisano:

a)

i criteri per la valutazione delle conoscenze e delle competenze del cliente conformemente al paragrafo 2;

b)

le informazioni di cui al paragrafo 8; e

c)

il formato del rendiconto periodico di cui al paragrafo 14.

Articolo 85

Individuazione di prestatori di servizi per le cripto-attività significativi

1.   un prestatore di servizi per le cripto-attività è ritenuto significativo se ha nell’Unione almeno 15 milioni di utenti attivi, in media, in un anno civile, laddove tale media è calcolata come media del numero giornaliero di utenti attivi nel corso dell’intero anno civile precedente.

2.   I prestatori di servizi per le cripto-attività danno notifica alle rispettive autorità competenti entro due mesi dal raggiungimento del numero di utenti attivi stabilito al paragrafo 1. Se l’ autorità_competente conviene che la soglia stabilito al paragrafo 1 è stata raggiunta, ne dà notifica all’ESMA.

3.   Fatte salve le responsabilità delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri di origine forniscono al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA aggiornamenti annuali in merito ai seguenti sviluppi in fatto di vigilanza per quanto concerne i prestatori di servizi per le cripto-attività significativi:

a)

le autorizzazioni, in corso o concluse, di cui all’articolo 59;

b)

le procedure, in corso o concluse, di revoca delle autorizzazioni di cui all’articolo 64;

c)

l’esercizio dei poteri di vigilanza stabiliti all’articolo 94, paragrafo 1, primo comma, lettere b), c), e), f), g), y) e aa).

L’ autorità_competente dello Stato membro di origine può fornire al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA aggiornamenti più frequenti o informarlo prima di qualsiasi decisione presa dall’ autorità_competente dello Stato_membro_d’origine in relazione al primo comma, lettera a), b) o c).

4.   L’aggiornamento di cui al paragrafo 3, secondo comma, può essere seguito da uno scambio di opinioni in seno al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ESMA.

5.   Se del caso, l’ESMA può avvalersi dei poteri di cui agli articoli 29, 30, 31 e 31 ter del regolamento (UE) n. 1095/2010.

TITOLO VI

PREVENZIONE E DIVIETO DEGLI ABUSI DI MERCATO RELATIVI ALLE CRIPTO-ATTIVITÀ

Articolo 87

Informazioni privilegiate

1.   Ai fini del presente regolamento, per informazioni privilegiate si intende:

a)

informazioni di natura precisa, che non sono state rese pubbliche e che riguardano, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di cripto-attività, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata;

b)

nel caso di persone incaricate dell’esecuzione di ordini di cripto-attività per conto di clienti, s’intende anche le informazioni di natura precisa trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in cripto-attività del cliente, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti, offerenti o persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione o una o più cripto-attività e che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali cripto-attività o sul prezzo di una cripto-attività collegata.

2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che le informazioni sono di natura precisa se esse fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tali informazioni sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detta serie di circostanze o di detto evento sui prezzi delle cripto-attività. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate come informazioni di natura precisa la futura circostanza o il futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della futura circostanza o del futuro evento.

3.   una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati al paragrafo 2 riguardo alle informazioni privilegiate.

4.   Ai fini del paragrafo 1, per informazioni che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi delle cripto-attività s’intende le informazioni che un possessore di cripto-attività ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni d’investimento.

Articolo 95

Cooperazione tra autorità competenti

1.   Le autorità competenti collaborano fra loro ai fini del presente regolamento. Le autorità competenti prestano assistenza alle autorità competenti di altri Stati membri, nonché all’ABE e all’ESMA. Esse scambiano informazioni senza indebiti ritardi e cooperano nelle attività di indagine, vigilanza e contrasto delle violazioni.

Qualora abbiano stabilito, conformemente all’articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, sanzioni penali per le violazioni del presente regolamento di cui all’articolo 111, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri provvedono affinché siano messe in atto misure adeguate per far sì che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per stabilire contatti con le autorità giudiziarie, le autorità di esercizio dell’azione penale o di giustizia penale della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini o i procedimenti penali avviati per violazioni del presente regolamento, e di trasmetterle alle altre autorità competenti, nonché all’ABE e all’ESMA, in modo tale che possano adempiere l’obbligo di cooperazione ai fini del presente regolamento.

2.   unautorità_competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di informazioni o di cooperazione nell’ambito di un’indagine unicamente nei casi seguenti:

a)

la comunicazione di informazioni pertinenti potrebbe pregiudicare la sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta, con particolare riferimento alla lotta contro il terrorismo e altre forme di criminalità grave;

b)

l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alle proprie attività di indagine o contrasto delle violazioni o, se del caso, a un’indagine penale;

c)

è già stato avviato un procedimento per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

d)

nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche.

3.   Le autorità competenti provvedono, su richiesta, a fornire senza indebito ritardo le informazioni necessarie ai fini del presente regolamento.

4.   unautorità_competente può chiedere l’assistenza dell’ autorità_competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

Un’ autorità_competente richiedente informa l’ABE e l’ESMA di qualsiasi richiesta presentata a norma del primo comma. Quando un’ autorità_competente riceve da un’ autorità_competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, essa può:

a)

effettuare direttamente l’ispezione o l’indagine in loco;

b)

consentire all’ autorità_competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’ autorità_competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

condividere con le altre autorità competenti attività specifiche collegate all’attività di vigilanza.

5.   Nel caso di un’ispezione o indagine in loco di cui al paragrafo 4, l’ESMA coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

Se l’ispezione o l’indagine in loco di cui al paragrafo 4 riguarda un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica, o concerne servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o a token_di_moneta_elettronica, l’ABE coordina l’ispezione o l’indagine qualora richiesto da una delle autorità competenti.

6.   Le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ESMA nelle situazioni in cui la richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   In deroga al paragrafo 6 del presente articolo, le autorità competenti possono sottoporre la questione all’ABE nelle situazioni in cui una richiesta di cooperazione, in particolare per informazioni, riguardante un emittente di un token_collegato_ad_attività o di un token_di_moneta_elettronica o riguardante servizi per le cripto-attività relativi a token collegati ad attività o token_di_moneta_elettronica, è stata respinta o non vi è stato dato seguito entro un termine ragionevole. In tali situazioni si applica mutatis mutandis l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

8.   Le autorità competenti operano uno stretto coordinamento dell’attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere la coerenza dell’interpretazione e provvedere a valutazioni tra giurisdizioni in caso di disaccordo.

Ai fini del primo comma, l’ABE e l’ESMA assolvono un ruolo di coordinamento fra le autorità competenti e fra i collegi di vigilanza come stabilito all’articolo 119 allo scopo di pervenire a una cultura comune della vigilanza e a prassi di vigilanza uniformi e di garantire uniformità di procedure.

9.   Se un’ autorità_competente accerta che qualsiasi requisito di cui al presente regolamento è stato violato, o ha motivo di sospettare che sia stato violato, essa comunica le proprie constatazioni, in modo sufficientemente circostanziato, all’ autorità_competente del soggetto o dei soggetti sospettati della violazione.

10.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da scambiare tra autorità competenti a norma del paragrafo 1.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.   L’ESMA, in stretta cooperazione con l’ABE, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

L’ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma alla Commissione entro il 30 giugno 2024.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 105

Intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti

1.   unautorità_competente può vietare o limitare, all’interno del suo Stato membro o a partire dallo stesso:

a)

la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di talune cripto-attività o di cripto-attività con determinate caratteristiche specifiche; o

b)

un tipo di attività o prassi relativa alle cripto-attività.

2.   unautorità_competente adotta una misura a norma del paragrafo 1 solo se ha fondati motivi di ritenere che:

a)

una cripto-attività desti un timore significativo in materia di tutela degli investitori o rappresenti una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro;

b)

i requisiti regolamentari vigenti a norma del diritto dell’Unione applicabili alla cripto-attività o al servizio per le cripto-attività in questione non affrontano in maniera sufficiente i rischi di cui alla lettera a) e una migliore vigilanza o applicazione dei requisiti esistenti non consentirebbe di affrontare la questione in modo più efficace;

c)

la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione degli investitori o dei partecipanti al mercato interessati e del suo probabile impatto sugli investitori e i partecipanti al mercato che potrebbero detenere o utilizzare la cripto-attività o il servizio per le cripto-attività in questione, ovvero trarre beneficio dagli stessi;

d)

l’ autorità_competente ha debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

e)

la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se ricorrono le condizioni descritte al primo comma del presente paragrafo, l’ autorità_competente ha facoltà di imporre in via precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che una cripto-attività sia commercializzata, distribuita o venduta alla clientela.

L’ autorità_competente può decidere di applicare il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 solo in determinate circostanze o di assoggettarli a deroghe.

3.   L’ autorità_competente non impone un divieto o una restrizione a norma del presente articolo se non ha comunicato a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA o all’ABE, per i token collegati ad attività e i token_di_moneta_elettronica, per iscritto o in un’altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui si prevede che la misura entrerà in vigore, i particolari seguenti:

a)

la cripto-attività o l’attività o prassi cui si riferisce la misura proposta;

b)

la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c)

gli elementi sui quali si fonda la decisione e che inducono l’ autorità_competente a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte.

4.   In casi eccezionali, ove lo ritenga necessario per prevenire un danno risultante dalla cripto-attività o dall’attività o prassi di cui al paragrafo 1, l’ autorità_competente può adottare una misura urgente in via provvisoria, dopo aver notificato per iscritto a tutte le altre autorità competenti e all’ESMA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri elencati al presente articolo e sia inoltre stabilito chiaramente che un periodo di notifica di un mese non servirebbe ad affrontare in maniera adeguata il timore o la minaccia specifici. La durata delle misure adottate in via provvisoria non supera i tre mesi.

5.   L’ autorità_competente pubblica sul suo sito web l’avviso relativo a una decisione di imporre un divieto o una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell’avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione imposti nonché il termine, successivo alla pubblicazione dell’avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e gli elementi sui quali si fonda la decisione dell’ autorità_competente e che la inducono a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 2, primo comma, sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente alle attività dopo l’entrata in vigore delle misure.

6.   L’ autorità_competente revoca il divieto o la restrizione quando vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 2.

7.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 139 al fine di integrare il presente regolamento precisando i criteri e i fattori di cui l’ autorità_competente deve tenere conto nel determinare se vi sia un timore significativo in materia di tutela degli investitori o una minaccia all’ordinato funzionamento e all’integrità dei mercati delle cripto-attività o alla stabilità dell’insieme o di una parte del sistema finanziario di almeno uno Stato membro ai fini del paragrafo 2, primo comma, lettera a).

Articolo 120

Pareri non vincolanti dei collegi per gli emittenti di token collegati ad attività significativi e di token_di_moneta_elettronica significativi

1.   un collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 1, può formulare un parere non vincolante in merito a quanto segue:

a)

la nuova valutazione prudenziale di cui all’articolo 117, paragrafo 3;

b)

le eventuali decisioni relative all’obbligo per l’ emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un token_di_moneta_elettronica significativo di detenere un importo superiore di fondi propri in conformità dell’articolo 35, paragrafi 2, 3 e 5, dell’articolo 45, paragrafo 5, e dell’articolo 58, paragrafo 1, a seconda dei casi;

c)

gli eventuali aggiornamenti del piano di risanamento o del piano di rimborso di un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o di un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo ai sensi degli articoli 46, 47 e 55, a seconda dei casi;

d)

le eventuali modifiche del modello di business dell’ emittente di un token_collegato_ad_attività significativo ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1;

e)

un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 25, paragrafo 2;

f)

le eventuali misure correttive adeguate previste a norma dell’articolo 25, paragrafo 4;

g)

le eventuali misure di vigilanza previste ai sensi dell’articolo 130;

h)

gli eventuali accordi amministrativi sullo scambio di informazioni previsti con un’autorità di vigilanza di un paese terzo in conformità dell’articolo 126;

i)

le eventuali deleghe di funzioni di vigilanza da parte dell’ABE a un’ autorità_competente ai sensi dell’articolo 138;

j)

le eventuali modifiche previste all’autorizzazione dei membri del collegio di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h), o le eventuali misure di vigilanza a essi relative;

k)

un progetto di White Paper sulle cripto-attività modificato, elaborato conformemente all’articolo 51, paragrafo 12.

2.   Qualora il collegio formuli un parere conformemente al paragrafo 1, su richiesta di un qualsiasi membro del collegio e previa adozione da parte della maggioranza del collegio conformemente al paragrafo 3, il parere può contenere eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura prevista dall’ABE o dalle autorità competenti.

3.   Il parere del collegio è adottato con la maggioranza semplice dei suoi membri.

Qualora un collegio comprenda vari membri appartenenti allo stesso Stato membro, può votare solo uno di essi.

Se è membro del collegio con diverse funzioni, tra cui funzioni di vigilanza, la BCE dispone di un solo voto.

Le autorità di vigilanza dei paesi terzi di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettera m), non hanno diritto di voto in merito a un parere del collegio.

4.   L’ABE o le autorità competenti, a seconda dei casi, tengono debitamente conto del parere non vincolante del collegio raggiunto conformemente al paragrafo 3, ivi comprese le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista per un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo, per un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo, per un soggetto o per un prestatore di servizi per le cripto-attività di cui all’articolo 119, paragrafo 2, lettere da d) a h). Se l’ABE o un’ autorità_competente non concorda con il parere del collegio, anche per quanto riguarda le eventuali raccomandazioni volte a rimediare alle carenze della misura di vigilanza prevista, motiva la sua decisione dando delucidazioni per ogni eventuale scostamento significativo dal parere o dalle raccomandazioni in oggetto.

CAPO 5

Poteri e competenze dell’ABE in relazione agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token_di_moneta_elettronica significativi

Articolo 122

Richiesta di informazioni

1.   Per adempiere alle responsabilità in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117, l’ABE può, mediante richiesta semplice o decisione, richiedere ai soggetti di seguito elencati di fornire tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti a norma del presente regolamento:

a)

un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo;

b)

un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo abbia un accordo contrattuale;

c)

un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

d)

un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo;

e)

un prestatore di servizi_di_pagamento che presta servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token_di_moneta_elettronica significativi per conto di un emittente di token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token_di_moneta_elettronica significativi;

h)

un gestore di una piattaforma di negoziazione di cripto-attività che abbia ammesso alla negoziazione un token_collegato_ad_attività significativo o un token_di_moneta_elettronica significativo;

i)

l’ organo_di_amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

2.   una richiesta semplice di informazioni di cui al paragrafo 1:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e)

informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che, in caso di risposta volontaria, tali informazioni devono essere corrette e non fuorvianti; e

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

3.   Nel richiedere la presentazione di informazioni tramite decisione a norma del paragrafo 1, l’ABE:

a)

fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b)

dichiara la finalità della richiesta;

c)

specifica le informazioni richieste;

d)

stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono essere trasmesse;

e)

indica le penalità di mora previste dall’articolo 132 laddove è richiesta la produzione di informazioni;

f)

indica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all’articolo 131 laddove le risposte alle domande sottoposte siano inesatte o fuorvianti;

g)

indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione di ricorso dell’ABE e di ottenere il riesame della Corte di giustizia conformemente agli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

4.   I soggetti di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge forniscono le informazioni richieste.

5.   L’ABE trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della decisione all’ autorità_competente dello Stato membro in cui sono domiciliati o stabiliti i soggetti interessati dalla richiesta di informazioni.

Articolo 125

Scambio di informazioni

1.   Per adempiere alle responsabilità dell’ABE in materia di vigilanza ai sensi dell’articolo 117 e fatto salvo l’articolo 96, l’ABE e le autorità competenti forniscono senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dello svolgimento dei compiti che sono loro attribuiti in forza del presente regolamento. A tal fine, le autorità competenti e l’ABE si scambiano tutte le informazioni relative a:

a)

un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo;

b)

un soggetto terzo di cui all’articolo 34, paragrafo 5, primo comma, lettera h), con il quale un emittente di un token_collegato_ad_attività significativo abbia un accordo contrattuale;

c)

un prestatore di servizi per le cripto-attività, un ente_creditizio o un’ impresa_di_investimento che garantisce la custodia delle attività di riserva conformemente all’articolo 37;

d)

un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo o un soggetto che controlla o è controllato direttamente o indirettamente da un emittente di un token_di_moneta_elettronica significativo;

e)

un prestatore di servizi_di_pagamento che presta servizi_di_pagamento in relazione ai token_di_moneta_elettronica significativi;

f)

una persona fisica o giuridica incaricata di distribuire token_di_moneta_elettronica significativi per conto dell’ emittente di token_di_moneta_elettronica significativi;

g)

un prestatore di servizi per le cripto-attività che presta custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto di clienti in relazione a token collegati ad attività significativi o a token_di_moneta_elettronica significativi;

h)

una piattaforma di negoziazione di cripto-attività nella quale sia stato ammesso alla negoziazione un token_collegato_ad_attività significativo o un token_di_moneta_elettronica significativo;

i)

l’ organo_di_amministrazione dei soggetti di cui alle lettere da a) ad h).

2.   unautorità_competente può rifiutarsi di dare seguito a una richiesta di scambio di informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o a una richiesta di cooperazione nell’eseguire un’indagine o un’ispezione in loco di cui rispettivamente agli articoli 123 e 124 solo se:

a)

l’accoglimento della richiesta potrebbe nuocere alla propria indagine, alle proprie attività di contrasto o, se del caso, a un’indagine penale;

b)

è già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone fisiche o giuridiche dinanzi ai tribunali di tale Stato membro;

c)

nello Stato membro destinatario è già stata pronunciata una sentenza definitiva a carico delle suddette persone fisiche o giuridiche per gli stessi atti.

Articolo 132

Penalità di mora

1.   L’ABE adotta una decisione che impone penalità di mora volte a obbligare:

a)

una persona a porre termine alla condotta che costituisce una violazione conformemente a una decisione adottata in applicazione dell’articolo 130;

b)

la persona di cui all’articolo 122, paragrafo 1:

i)

a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 122;

ii)

a sottoporsi a un’indagine e in particolare a fornire nella loro interezza registrazioni, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere altre informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 123;

iii)

a sottoporsi a un’ispezione in loco disposta da una decisione adottata a norma dell’articolo 124.

2.   La penalità di mora è effettiva e proporzionata. La penalità di mora è applicata per ogni giorno di ritardo.

3.   In deroga al paragrafo 2, l’importo delle penalità di mora è pari al 3 % del fatturato giornaliero medio dell’esercizio precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell’anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data fissata nella decisione dell’ABE che impone la penalità di mora.

4.   una penalità di mora è imposta per un periodo massimo di sei mesi successivo alla notifica della decisione dell’ABE. Al termine di tale periodo l’ABE rivede la misura.


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"Bitcoin: come non perdere le criptovalute"